Art. 2.
(Agevolazioni contributive per contratti di lavoro diversi dal lavoro subordinato a tempo indeterminato).

      1. A favore dei datori di lavoro che assumono, riassumono o reintegrano nel posto di lavoro, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o a tempo parziale, con contratto di apprendistato, con contratto di somministrazione di lavoro, con contratto di inserimento, con contratto di lavoro a progetto, con contratto di lavoro occasionale o accessorio, o comunque con forme contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, diverse da quelle di cui all'articolo 1 della presente legge, le donne che sono state vittime di infortuni sul lavoro, anche derivanti da attività di lavoro autonomo, spetta l'esenzione totale dai seguenti contributi:

          a) cassa unica per gli assegni familiari;

          b) maternità;

 

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          c) cassa integrazione guadagni;

          d) fondo di previdenza per i lavoratori dipendenti gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

          e) disoccupazione straordinaria;

          f) mobilità e indennità di malattia;

          g) accantonamento per il trattamento di fine rapporto.

      2. La contribuzione a carico del datore di lavoro di cui al comma 1, per tutta la durata del contratto di lavoro, è pari a quella prevista dalla normativa vigente per gli apprendisti.