1. A favore dei datori di lavoro che assumono, riassumono o reintegrano nel posto di lavoro, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o a tempo parziale, con contratto di apprendistato, con contratto di somministrazione di lavoro, con contratto di inserimento, con contratto di lavoro a progetto, con contratto di lavoro occasionale o accessorio, o comunque con forme contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, diverse da quelle di cui all'articolo 1 della presente legge, le donne che sono state vittime di infortuni sul lavoro, anche derivanti da attività di lavoro autonomo, spetta l'esenzione totale dai seguenti contributi:
a) cassa unica per gli assegni familiari;
b) maternità;
c) cassa integrazione guadagni;
d) fondo di previdenza per i lavoratori dipendenti gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
e) disoccupazione straordinaria;
f) mobilità e indennità di malattia;
g) accantonamento per il trattamento di fine rapporto.
2. La contribuzione a carico del datore di lavoro di cui al comma 1, per tutta la durata del contratto di lavoro, è pari a quella prevista dalla normativa vigente per gli apprendisti.